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Autotrasporto, deduzione del 2026 fissata a 48 euro al giorno

02/07/2026

Autotrasporto, deduzione 2026 fissata a 48 euro al giorno

Gli autotrasportatori potranno applicare per il periodo d’imposta 2025 una deduzione forfetaria di 48 euro per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa. La misura, riferita alle agevolazioni fiscali 2026, è stata definita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la successiva pubblicazione delle indicazioni operative da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Agevolazione per l’autotrasporto merci conto terzi

La deduzione riguarda gli imprenditori che svolgono personalmente attività di autotrasporto merci per conto di terzi. Per i viaggi effettuati fuori dal territorio comunale della sede dell’impresa, l’importo riconosciuto per le spese non documentate è pari a 48 euro per ogni giornata di trasporto.

Il beneficio può essere applicato una sola volta per ciascun giorno in cui viene effettuato il trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi svolti nella stessa giornata. Questo significa che l’importo non cambia se l’imprenditore compie più tratte nel medesimo giorno: la deduzione resta legata alla giornata di attività e non al singolo spostamento.

Previsto anche il beneficio per i trasporti nel Comune

L’agevolazione fiscale si applica anche ai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa. In questo caso l’importo riconosciuto è pari al 35 per cento della deduzione prevista per i trasporti oltre l’ambito comunale.

La misura conferma quindi un doppio livello di beneficio: uno pieno per i trasporti fuori Comune e uno ridotto per quelli svolti entro il territorio comunale della sede aziendale. Confartigianato Trasporti ha evidenziato che gli importi derivano dalla dotazione finanziaria complessiva destinata al settore, pari a 70 milioni di euro.

Come compilare la dichiarazione dei redditi

Le indicazioni operative riguardano anche la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi. La deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore, prevista dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir, deve essere riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2025 PF e SP.

Nel rigo RF55 dovranno essere utilizzati i codici 43 e 44, mentre nel rigo RG22 andranno indicati i codici 16 e 17, secondo quanto riportato nelle istruzioni del modello Redditi. I codici distinguono le deduzioni relative ai trasporti effettuati all’interno del Comune della sede dell’impresa da quelle riferite ai trasporti svolti oltre tale ambito.

Per le imprese di autotrasporto interessate, il comunicato dell’Agenzia delle Entrate rappresenta il riferimento operativo per applicare correttamente il beneficio nella dichiarazione fiscale, evitando errori nell’indicazione degli importi e dei codici previsti.